Venerdì 12 Febbraio 2010

Fotocopiatura

L’attività di reprografia (fotocopiatura), ossia la realizzazione, con materiali propri di copie di atti di documenti per conto del cliente, può essere ai fini Iva sia cessione di beni sia prestazione di servizi a seconda dell’importanza assunta dai servizi complementari alla riproduzione e consegna delle copie.

 

Corte giust. Ue sent. 11.02.2010 n. C-88/09