Lunedì 1 Marzo 2010
Cassazione: intercettazioni telefoniche valide ai fini dell'accertamento
Il divieto posto dall’articolo 270 del codice di procedura civile di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso tributario.
I verbali redatti a seguito di intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti in atti allegati all’avviso di accertamento o trascritti nelle motivazioni dello stesso costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone conto nella motivazione della sentenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n° 4306 del 23.02.2010.