La Legge di Stabilità abolisce la scheda di trasporto a partire da 1 gennaio 2015.
Scheda di trasporto o documenti equipollenti di cui (art. 7 bis del DLG n. 286/2005) a partire dal 1 gennaio 2015 non potranno più essere richiesti in fase di controllo e non sono più necessari.
“Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.”
L’obbligo della compilazione della scheda di trasporto era stato introdotto nel luglio del 2009: il documento da portare sempre in camion, era a cura del committente, e doveva indicare gli estremi del vettore, del committente, del caricatore, del proprietario della merce, se conosciuto, della tipologia di prodotto e dei luoghi di carico e scarico.