Dopo che era stato proposto uno slittamento, dal primo ottobre entreranno in vigore le norme inerenti la nuova esecutività dell’accertamento. La norma del decreto sviluppo ( articolo 29 della manovra estiva del 2010 ) si chiama tecnicamente  “concentrazione della riscossione nell’accertamento”.

Le  novità sono rilevanti, in quanto dal primo ottobre gli atti di accertamento diventano titolo per la riscossione del tributo e l’esecuzione forzata. Se prima di questa data viene inviato prima un atto di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, e se poi non si effettua il pagamento, viene prevista l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento (con le sanzioni che dovranno essere pagate in misura piena e non agevolata) dal 1° ottobre le regole saranno differenti.

L’ atto di accertamento infatti servirà anche per effettuare la riscossione se non viene pagato quanto dovuto entro i 60 giorni di termine previsti. Pertanto non sarà effettuata alcuna iscrizione a ruolo e non sarà notificato al contribuente un nuovo atto ( cartella di pagamento), tutto verrà deciso con la notifica del primo avviso.

Ma cosa può fare il contribuente che riceve un atto di accertamento? La prima scelta è quella che in gergo tecnico viene chiamata “acquiescenza” e prevede la rinuncia ad impugnare l’atto ed a presentare accertamento con adesione.  Si accetta quindi di effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e si effettua il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, delle maggiori imposte e degli interessi.

In alternativa è possibile per il contribuente effettuare istanza di adesione e la domanda deve essere corredata di tutti i dati anagrafici del richiedente compreso il recapito telefonico.  L’istanza deve pervenire all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla data di notifica, anche tramite posta.

L’impugnazione prevede invece che il contribuente che ha ricevuto un’ atto di accertamento  si rivolga alla competente commissione tributaria provinciale. In questo caso, tramite un’apposita modalità di sostituzione in giudizio, e pagano un contributo unificato di lite si ha la possibilità di far rivalere le proprie ragioni, e qualora siano fondate di rivedere il contenuto dell’atto ricevuto. Il contribuente ha anche la possibilità di presentare o meno la richiesta di sospensiva. In ogni caso vale comunque lo stop di 180 giorni dell’esecuzione forzata a partire dalla data di affidamento in carico.

 

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