I titolari di partita Iva possono fare a meno della scheda carburante se utilizzano per l’acquisto esclusivamente carte di credito, di debito e prepagate. La scheda carburante resta indispensabile, per usufruire della detrazione Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, per chi paga anche, o solo, in contanti. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare a margine in merito alla semplificazione introdotta dal Decreto Sviluppo (art. 7 D.L. D.L. n. 70/2011) in materia di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione. Affinché sia garantita la detrazione dell’Iva e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve:

  • essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria;
  • essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica;
  • inoltre, le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono contenere tutti gli elementi per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.

È possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l’acquisto di carburante avvenga con una transazione distinta. Il documento di prassi, inoltre, precisa che non possono essere considerate moneta elettronica le “carte fedeltà”, ossia le tessere magnetiche associate ai contratti di “netting”, che l’utente utilizza per il pagamento e che sono rilasciate direttamente dalle società petrolifere. Chi acquista il carburante in contanti o con mezzi diversi dalla moneta elettronica, deve continuare a utilizzare l’apposita scheda che resta, in questo caso, l’unico mezzo per beneficiare della detrazione dell’Iva e portare legittimamente in deduzione le spese.

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