Il consumatore in difficoltà perchè sovraindebitato potrà tentare di uscirne attraverso una specie di concorso che se approvato dal tribunale lo terrà al riparo dal pignoramento o ipoteca. Potrà inoltre scegliere di chiedere la liquidazione del patrimonio.

Negli emendamenti che il Governo ha depositato nell’iter di conversione del decreto legge sulla giustizia , in discussione al Senato, è contenuta la disciplina di quello che si potrebbe definire fallimento per privati e famiglie.

 

Il cittadino indebitato potrà quindi chiedere, tramite “un organismo di composizione della crisi” (ente pubblico o privato registrato al ministero della Giustizia), un piano di rientro che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Gli emendamenti spiegano che si verifica quando c’è una “situazione di definitiva incapacità della persona di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il piano che il consumatore propone dovrà ovviamente assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e deve indicare le scadenze e modalità di pagamento con le garanzie rilasciate.

 

La proposta non è ammissibile in tre circostanze quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e quando nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di revoca o cessazione dell’omologazione.

 

Com’è composto il piano di rientro?

Andrà depositato in tribunale e sarà composto dall’elenco dei creditori, con indicate le somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dall’elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento.

Inoltre vanno elencati i beni in possesso del debitore e nel caso essi non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, gli emendamenti ammettono la possibilità, da parte di terzi, di integrarli.

 

In seguito il giudice vaglierà la proposta e ne verificherà l’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.  e Valuterà anche se il debitore non abbia assunto obbligazioni  senza la possibilità di poterle adempiere, cioè se il sovraindebitamento è stato causato per “un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali.

 

Esdebitazione

Il debitore potrà ricorrere a all’esdebitazione (potrà essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura di una delle due procedure) a condizione che abbia cooperato e non sia imputabile di un ricorso al credito “colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali.