Finalmente un passo verso un rapporto più corretto tra pubblico e privato. Scatta da oggi la compensazione dei crediti commerciali delle forniture pubbliche per il pagamento dei debiti tributari, contributivi e assistenziali pregressi. Infatti, è’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 il decreto ministeriale 25 giugno 2012, che definisce le regole applicative delle disposizioni dell’art. 28-quater del dpr n. 602/73, introdotto nel 2010. Le imprese potranno quindi saldare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle regioni, degli enti locali e del servizio sanitario nazionale (asl, aziende ospedaliere, istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Ssn, istituti zooprofilattici). A tal fine, dovranno ottenere dall’amministrazione debitrice una certificazione, il cui rilascio è disciplinato da un altro decreto.
Debiti estinguibili mediante compensazione. I crediti commerciali sopra indicati, purché non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono essere utilizzati per il pagamento, anche parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (art. 29, dl 78/2010), atti di addebito dell’Inps (art. 30, dl 78/2010), notificati entro il 30 aprile 2012 per:
– tributi erariali, regionali e locali
– contributi assistenziali e previdenziali
– premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
– altre entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
Con successivo decreto del Ministero dell’Economia tale compensazione potrà essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo. Fra le somme compensabili sono esplicitamente inclusi gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione, nonché le imposte affidate in carico all’agente stesso in dipendenza di accertamenti esecutivi di cui al citato art. 29, dl 78/2010.
La procedura. La chiave di volta per accedere alla compensazione è rappresentata dalla certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del dl n. 185/2008,che il titolare del credito deve acquisire dall’amministrazione debitrice e presentare all’agente della riscossione. Se la compensazione riguarda solo una parte dei debiti, il contribuente deve specificare quali intende estinguere, altrimenti l’imputazione sarà effettuata dall’agente della riscossione secondo le disposizioni dell’art. 31 del dpr 602/73. L’agente trattiene l’originale della certificazione, rilasciandone copia timbrata al contribuente, e procede nei successivi tre giorni a verificarne presso l’amministrazione debitrice l’esistenza e la validità. L’amministrazione, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, deve comunicare l’esito della verifica all’agente, che informerà il contribuente. Durante questo periodo continuano a maturare gli eventuali interessi di mora e l’aggio, fino al momento dell’estinzione del debito.
Se tutto è a posto, il debito si estingue per l’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso l’agente. L’importo del credito utilizzato in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente dall’agente; il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
Infine, l’agente della riscossione comunica all’ente debitore e all’ente impositore, entro i cinque giorni lavorativi, l’avvenuta compensazione. L’ente debitore dovrà pagare l’importo utilizzato in compensazione entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione, pena l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 30 del decreto del presidente della repubblica 602/73. In caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell’interno e dell’economia, e l’importo della compensazione è recuperato riducendo le somme dovute a qualsiasi titolo dallo stato all’ente debitore, eccettuate le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
Qualora il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva.