Identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale per le piattaforme online con sede legale in Paesi Ue che prestano servizi di intermediazione per la prenotazione di alloggi in strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale o in immobili privati per brevi periodi.

Questo è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di consulenza giuridica presentata da Federalberghi. L’intermediario non residente è tenuto a identificarsi in Italia e a emettere fattura con Iva italiana per le prestazioni B2C, mentre la possibilità di emettere fattura con l’applicazione del reverse charge è prevista solo in caso di intermediazione resa nei confronti di committenti soggetti passivi di imposta.

I servizi consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, infatti, devono essere assoggettati a Iva italiana secondo due criteri di collegamento: il luogo di stabilimento del committente, quando questi è un soggetto passivo di imposta (servizi B2B); il luogo di effettuazione del servizio oggetto di intermediazione, quando il committente è un soggetto che non agisce come soggetto passivo Iva ovvero svolge la sua attività senza che la stessa costituisca una professione abituale né che sia organizzata in forma di impresa (servizi B2C). La verifica circa lo “status” del soggetto committente ricade comunque sull’intermediario e da questa verifica dipendono sia la regola di territorialità applicabile all’operazione, sia le modalità di assolvimento dell’imposta…

 

fonte: il sole 24 ore – Simone Ficola/Benedetto Santacroce

link articolo integrale: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-09-07/alberghi-prenotazioni-online-iva-090438.shtml?uuid=AD5lh5FB&refresh_ce=1