La Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha emanato la circolare 14 agosto 2017 prot. N. 349449 ” Notifica sanitaria ai fini della registrazione degli Operatori Settore Alimentare (OSA) ai sensi dell’art. 6 paragrafo 2 Regolamento CE n. 852/2004. Nuova procedura e modulistica di riferimento”.
In sintesi, la circolare regionale prevede che, qualora non necessiti il riconoscimento, unitamente alla SCIA relativa alle attività commerciali e assimilabili, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) presentino alla AULSS, tramite SUAP territorialmente competente, la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (vedere modulo in allegato 1 alla presente).
La notifica sopracitata deve essere presentata solamente in occasione di:
– avvio dell’attività;
– subingresso;
– modifica della tipologia di attività;
– cessazione o sospensione temporanea dell’attività.
Questa nuova modulistica di notifica di registrazione (ed è questa senza dubbio una positiva semplificazione burocratica) fa sì che tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti in ordine alla registrazione (quali modifiche strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi alle unità mobili di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/riconosciuto, ecc.) non devono più essere effettuati.
Il nuovo modello di notifica ai fini della registrazione è, a far data dal 30 giugno 2017, unico ed omogeneo in tutto il territorio nazionale e pertanto non è previsto che gli OSA interessati presentino, ai fini della registrazione, nessuna ulteriore documentazione quali planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche e schede dati produttivi che invece fino a prima erano previsto dalla DGR Veneto n. 3710/2007, ora abrogata.
Pertanto, saranno dichiarati inammissibili le notifiche per la registrazione prodotte dagli OSA in difformità al nuovo modello (quindi, a mano, via fax, ancora con i modelli B1 e B2 previsti dall’abrogata DGR Veneto n. 3710/2007 o allegando documentazione non richiesta). L’AULSS competente provvederà celermente ad informare il richiedente OSA che tale notifica non produce alcun effetto e che pertanto non è possibile dare seguito alla registrazione dello stabilimento (ovvero dell’attività).
Fatto salvo che quanto previsto dalla Regione Veneto va, come detto, nel senso di una semplificazione e di un alleggerimento degli adempimenti burocratici e per tale ragione accolto con favore, dal’altro lato va evidenziato che congiuntamente aumenta il fattore di responsabilizzazione dell’OSA e l’importanza dei piani di autocontrollo igienico-sanitari aziendali (HACCP) che dovranno pertanto essere contestualmente aggiornati ogniqualvolta intervengano tutte quelle variazioni che non hanno più obbligo di comunicazione, ma che devono puntualmente essere riportate nei piani HACCP e che possono comunque essere oggetto di controllo da parte degli organi preposti.