Come noto, per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, è entrata in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% (art. 40, co. 1-ter DL 98/2011).

 

Con un comunicato stampa datato 30/09/2013, l’Agenzia delle Entrate (al pari di quanto accaduto in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%), riconoscendo che “ragioni di ordine tecnico” possono avere impedito “di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali”, emettendo così un documento fiscale errato (fatture o scontrini/ricevute fiscali), ha chiarito che:

tutti i soggetti passivi (imprenditori e/o professionisti)

– potranno regolarizzare senza sanzioni eventuali fatture/corrispettivi emessi con la “vecchia” aliquota del 21%

purché sia successivamente emessa nota di variazione in aumento (art. 26 Dpr 633/72).

 

 

TERMINI DI VERSAMENTO: sarà possibile effettuare il versamento della maggiore Iva a debito:

– incrementata degli interessi legali eventualmente dovuti (se la nota di variazione non viene annotata nel medesimo periodo di liquidazione con l’operazione principale si riferisce)

ma senza applicazione di sanzioni

entro i seguenti termini:

A) 27/12/2013 (termine dell’acconto Iva): per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre

B) 16/03/2014: per le operazioni relative:

– al mese di dicembre, in caso di contribuenti con liquidazione Iva mensile

– il quarto trimestre 2013, in caso di contribuenti con liquidazione Iva trimestrale.