In attesa di chiarimenti ufficiali, nella disciplina sulla responsabilità fiscale nei contratti di appalto sembra possibile la sospensione del pagamento limitata alla somma di debito erariale non versata dall’appaltatore o dal sub-appaltatore e non all’intero corrispettivo dovuto, mentre dal dettato letterale risulterebbe che il committente o l’appaltatore debbano sospendere l’intero pagamento del debito erariale.