Dopo aver passato al setaccio le novità introdotte dalla riforma Fornero, l’attenzione dell’Inail è stata indirizzata all’apprendistato e allo speciale regime contributivo previsto per gli apprendisti. Il provvedimento di riferimento è il Testo unico, Dlgs 167/2011, che allarga le norme sulla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria applicabile agli apprendisti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
E’ la legge finanziaria 2007, attuata con decreto del ministero del Lavoro, che disciplina il regime contributivo previsto per gli apprendisti. Il Testo unico ha provveduto a suddividere la contribuzione complessiva, oggi dell’11,61% contro il 10% originario, nelle singole gestioni previdenziali e assistenziali, sostituendo il previgente contributo fisso settimanale.
In particolare, dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani in relazione a rapporti sussistenti e costituendi, viene integralmente rivalutata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a cui, generalmente, si somma l’1,61% volto al finanziamento dell’Aspi (dal 1° gennaio 2013). L’aliquota di competenza Inail, quale risultato della ripartizione contributiva, è pari allo 0,30% . L’importo viene riscosso direttamente dall’Inps, il quale poi si preoccupa di riversare all’Inail la quota di competenza.
Dal 1° giugno le aziende che occupano fino ad un massimo di nove dipendenti, l’aliquota standard dell’11,61% per i contratti di apprendistato viene limitata secondo le seguenti misure: 8,5% per i periodi contributivi maturati durante il primo anno di contratto (il contributo in tal modo diventa pari al 3,11%); e 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno contrattuale (qui il contributo diventa pari al 4,61%). Riguardo agli anni di contratto che sono successivi al secondo l’aliquota invece rimane ferma all’11,61%.
All’aliquota dovuta dal datore di lavoro si aggiunge inoltre quella dell’apprendista, la quale dal 1° gennaio 2007, a seguito della crescita dello 0,30% dell’importo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti, risulta pari al 5,84%. Persino gli sgravi annunciati per agevolare l’occupazione giovanile vengono estesi ai premi Inail. In proposito, la legge di stabilità 2012 ha stabilito l’applicazione di un incentivo ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Nello specifico, viene previsto uno sgravio contributivo del 100% a favore di quelle aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori, per i periodi contributivi maturati durante i primi tre anni del contratto. Mentre per l’Inps la contribuzione Aspi non è oggetto di sgravio, per l’Inail non esistono in tal senso restrizioni, di conseguenza l’azienda di dimensioni minori non è tenuta a pagare all’Istituto, per il primo, il secondo ed il terzo anno, nessun premio.