Il decreto legislativo 167/11, introduce un nuovo genere di contratto di apprendistato rivolto alle liste di mobilità. Si tratta della possibilità di stipulare, con chi è stato estromesso dal mondo del lavoro ed è momentaneamente in sosta negli elenchi dei lavoratori in mobilità, una delle tre tipologie di apprendistato, confermate con la nuova normativa: per la qualifica professionale, apprendistato professionalizzante, di alta formazione e ricerca.

L’assunzione può avvenire senza limiti di età per il lavoratore, l’esigenza è stata quella di individuare un percorso per la qualificazione o riqualificazione professionale, con lo scopo di accelerare il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il decreto ha però introdotto una serie di limitazioni che di fatto rendono la tipologia di assunzione poco interessante, dal punto di vista degli incentivi.

Per quanto riguarda i contributi, la norma prevede che il datore di lavoro versi la contribuzione a proprio carico nella misura del 10% ma solo per un massimo di 18 mesi; questo anche se il contratto di apprendistato ha una durata superiore. In seguito, egli potrà fruire di un ulteriore contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe toccata al lavoratore (avendone diritto) se non fosse stato assunto. Se il lavoratore continua il rapporto di lavoro anche dopo la scadenza del contratto, il datore di lavoro non potrà avvalersi della possibilità di versare i contributi ridotti per altri 12 mesi. Inoltre questi lavoratori potranno essere licenziati, alla scadenza dell’apprendistato, solo per giusta causa o per giustificato motivo, escludendo il libero recesso previsto, in genere, per l’apprendistato stesso.

A favore del datore di lavoro che assume e su cui grava l’onere della formazione, resta il sottoinquadramento (se verrà ammesso) o, in alternativa, la progressione retributiva in percentuale e l’esclusione del lavoratore dal computo dei dipendenti.