L’apprendistato, il tirocinio, o stage sono contratti fondamentali per il mercato del lavoro e la loro importanza sta nel fatto che nascono per favorire l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro.
L’apprendistato, recentemente riformato dal Testo Unico (Dlgs 167/2001) è stato incentivato grazie a vantaggi contributivi. Infatti l’imprenditore che assume apprendisti ha una contribuzione molto minore rispetto all’ordinaria.
Nello specifico paga il 10% se se ha più di 9 dipendenti e addirittura niente se ha meno di 9 dipendenti. Questo regime ha però una durata transitoria fino al 2016, dopodiché, se non sarà prorogato, per le imprese fino a 9 dipendenti la contribuzione seguirà una regola che prevede la crescita progressiva con il passare degli anni: 1.5% il primo anno, 3% il secondo, 10% il terzo anno.
Se il datore di lavoro, alla fine dell’apprendistato, conferma la continuità del rapporto con il dipendente, la legge prevede un ulteriore vantaggio fiscale di un anno.
La legge riconosce questo sgravio fiscale a condizione che il lavoratore venga formato. La formazione è regolamentata dalle Regioni o dai contratti collettivi a seconda della tipologia di apprendistato utilizzata.
L’apprendistato per qualifica professionale è e possibile stipularlo per i giovani di fascia compresa tra i 18 e i 29 anni, e l’attività formativa si può svolgere all’interno dell’azienda secondo le regole del contratto collettivo.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, disciplinato dalle regioni, vale per giovani che devono conseguire un titolo di studio secondario, che sono studenti universitari o frequentano un master.
L’apprendistato prevede incentivi non solo economici ma anche normativi: come recedere liberamente alla fine del periodo di formazione, possibilità di sotto inquadrare l’apprendista di due livelli e infine la possibilità di applicare una retribuzione ridotta rispetto al lavoratore qualificato.
La seconda riforma dei contratti formativi, quella sui tirocini, è stata approvata con Dl 138/2011. Esso stabilisce che il tirocinio non è un vero e proprio contratto di lavoro, ma serve per far conoscere il mondo del lavoro ai giovani.
Il vantaggio sta nel non dover attivare subito un contratto di lavoro subordinato, per prevenire abusi l’art.11 della manovra di ferragosto ha stabilito che i tirocini “non formativi” (non legati a percorsi di istruzione) non possono avere durata superiore a sei mesi. Altro vincolo è che i tirocini non curriculari possono essere sottoscritti con neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.