Il tributo sui rifiuti e i servizi alleggerisce il carico fiscale sulle imprese. Le aree scoperte non operative che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non saranno più soggette alla Tares. A prevederlo è l’art. 10 D.L. 35/2013 che , che ha apportato delle modifiche alla disciplina della Tares. Prima dell’intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali erano soggette a tassazione, mentre fino al 2012 erano escluse dal pagamento sia della Tarsu che della Tia.

 

Per pertinenziale o accessoria s’intende quell’area destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale (per esempio un cortile o un giardino condominiale, un’area di accesso ai fabbricati civili).

 

Puoi trovare maggiori informazioni all’interno del decreto legge