E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 167 del 14 settembre 2011, ossia il testo unico  della riforma dell’apprendistato, frutto di un’intesa fra esecutivo, Regioni e parti sociali, che definisce un rapporto stabile. Infatti se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, al termine del periodo di formazione, il contratto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il mercato del lavoro si dota così di uno strumento rivisitato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani con meno di 29 anni. Il provvedimento mira a  garantire una maggiore agibilità dell’istituto dell’apprendistato, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull’intero territorio nazionale.

L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di seiI mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva.

L’art. 1, oltre che dare la definizione del nuovo apprendistato, indica tre tipologie di apprendistato:


  • Apprendistato per la qualifica professionale:

Possono essere assunti come apprendisti per la qualifica professionale i soggetti che abbiano compiuto quindici anni. E l’assunzione vale per tutti i settori di attività ed anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La durata del contratto dipende dalla qualifica e dal titolo di studio da conseguire ma in ogni caso non può essere superiore a tre anni. E’ quanto previsto dall’art. 3 del Testo Unico.


  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. E l’assunzione vale anche in questo caso per tutti i settori di attività, pubblici o privati. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005 (licei), il contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni di età. E’ quanto previsto dall’art. 4 del Testo Unico. Non potrà comunque essere superiore ai 6 anni.

Dovrà essere svolta sotto la responsabilità dell’azienda ma integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni e dovrà essere finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali con una durata di 40 ore di monte complessivo per il primo anno e di 24 ore per il secondo anno.

 

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.Il contratto riguarda le attività di ricerca, il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione. Sono compresi i dottorati di ricerca ed i diplomi con percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori.

E’ altresì possibile assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca anche per il praticantato per l’accesso alle professioni degli ordini professionali.

Anche in questo caso il decreto affida la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca alle regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e gli istituti tecnici e professionali.

Sanzioni per il datore di lavoro:

Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile di inadempimenti nell’erogazione della formazione tali da impedire la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato per i giovani,  sarà tenuto a versare la differenza, maggiorata del 100 per cento, tra la contribuzione del sotto inquadramento del contratto di apprendistato (2 livelli inferiori) e l’effettivo livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal giovane al termine del periodo di apprendistato. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro ed in caso di recidiva la sanzione va da 300 a 1.500 euro.