Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’aliquota IVA ordinaria sale dal 20 al 21%. Restano inalterate le altre aliquote del 4% e del 10%.

La decorrenza della nuova aliquota del 21% coinciderà con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione.

Già dai prossimi giorni quindi, per individuare l’aliquota applicabile, bisognerà porre molta attenzione al “momento di effettuazione” della cessione di beni o della prestazione di servizi ai sensi dell’art. 6 Dpr 633/72.

Ricordiamo che la regola generale prevede che il momento di effettuazione coincida:

  1. per le cessioni di beni immobili: con la data di stipula del contratto/rogito notarile
  2. per le cessioni di beni mobili: con il momento della consegna o della spedizione dei beni eventualmente indicato nel DDT di consegna
  3. per le prestazioni di servizi: con il momento del pagamento del corrispettivo (nel limite dell’importo pagato).

L’operazione si considera comunque “effettuata” ai fini IVA anche anteriormente agli eventi di cui sopra se:

  • sia emessa fattura (indipendentemente dal pagamento): limitatamente all’importo fatturato
  • sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo: limitatamente all’importo pagato

Per i soggetti con corrispettivi comprensivi dell’imposta (per esempio per i commercianti al dettaglio) in sede di liquidazione periodica IVA sarà necessario effettuare lo scorporo con il “metodo matematico”: in conseguenza dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21%, l’imponibile sarà ottenuto dividendo i corrispettivi per 121.

Un caso particolare riguarda le cessioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali è prevista l’esigibilità differita dell’IVA: l’imposta diventa esigibile soltanto al momento dell’incasso indipendentemente dalla consegna del bene.

Il decreto (maxiemendamento) prevede che l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 21% non si applichi alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (indicati nell’art. 6 c. 5 Dpr 633/72), per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione la fattura risulti già emessa e registrata “in sospensione d’imposta” in quanto il corrispettivo non sia stato ancora pagato”. Per tali cessioni quindi l’aliquota da applicare resterà ancora il 20%.