Prorogata di un anno, al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. La proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell’Unione europea.

Novellati i commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis del Dl 112/2008, che ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. In particolare la modifica comporta che per la violazione del comma 6 dell’articolo 83-bis non si applica la sanzione, attualmente prevista, dell’esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell’esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge (il comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali).

La seconda modifica aggiunge un periodo finale al comma 15 con il quale si consente all’autorità competente a irrogare le sanzioni di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni. Previsto il differimento, per l’anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (all’articolo 55, comma 5, della legge 144/1999).

Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un’unica soluzione della regolazione del premio relativo all’Inail, come previsto all’articolo 44 del Dpr 1124/1965. Viene poi previsto che parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo 7420 dello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 276 milioni di euro per il 2011, ferma restando la destinazione in favore di tale settore, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate.

Gli stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di euro e la ripartizione verrà effettuata, entro il 31 gennaio 2011, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Viene poi sostituisce il comma 3 dell’articolo 11-bis (Imballaggi e unità di movimentazione) del Dlgs 286/2005. Prevede che per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione vengano applicati gli articoli 126 e 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rd 773/1931).