Il ricorso tributario presenta una serie di novità che è meglio approfondire per evitare di incappare in errori.
Se si riceve un avviso di accertamento la prima cosa da fare è capire la tipologia di atto che abbiamo in mano, in particolare se è un accertamento immediatamente esecutivo.

 

Come fare a capirlo? Alla fine l’avviso esecutivo intima a pagare le somme dovute entro il termine per la presentazione del ricorso e avvertendo che, se in difetto, il carico verrà affidato all’agente di riscossione. Quest ultimo provvederà al recupero della somma senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Se stiamo parlando di un accertamento esecutivo, in caso di ricorso, si dovrà pagare (tramite modello F24) l’importo corrispondente all’iscrizione a ruolo provvisoria, ovvero un terzo della maggiore imposta accertata oltre agli interessi.

Ricordiamo che questo tipo di accertamenti  possono riguardare esclusivamente le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap riferiti alle annualità 2007 e seguenti.

 

In caso di avviso di accertamento “tradizionale”, in caso di ricorso bisognerà attendere la notifica della cartella di pagamento contenente l’addebito dell’iscrizione a ruolo provvisoria.

Qualunque atto si voglia impugnare  deve essere opposto entro il 60° giorno dalla notifica, pena la decadenza.

A differenza del passato, in luogo del bollo dovrà essere applicato il contributo unificato, variabile in relazione al valore della lite. Esso potrà essere pagato in banca tramite F23, bollettino postale, con apposita marca presso rivenditore di generi di monopolio. La ricevuta di versamento va presentata assieme al ricorso in Commissione tributaria.