Qualora il socio utilizzi un bene intestato alla società senza corresponsione di un adeguato corrispettivo, i costi relativi al bene non sono ammessi in deduzione per la società, mentre il socio è obbligato a dichiarare un reddito diverso corrispondente al valore di mercato del diritto di godimento.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 2, c.36 quaterdecies D.L. n. 138/2011.
Fra gli aspetti paradossali si segnala il caso degli artigiani e piccoli commercianti che, all’interno delle zone “Pip” (Piano investimenti produttivi), hanno costruito l’abitazione e il fabbricato nel quale esercitano l’attività, intestando tali beni alla Snc e che, in forza della richiamata norma, sono costretti a subire la tassazione di un affitto figurativo relativo alla loro abitazione.