Arrivano i codici tributo che permettono la compensazione del credito d’imposta derivante dall’acquisto di veicoli a basso livello di inquinamento. L’Agenzia delle Entrate ha previsto con l’art. 17-decies, comma 1, lettere a), c) ed e) l’introduzione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’acquisto – anche sotto forma di locazione finanziaria – di un nuovo veicolo di fabbrica a basse emissioni complessive, procedendo alla contestuale rottamazione di un veicolo “inquinante”, posseduto o utilizzato da almeno 12 mesi.
In particolare, l’art. 17-decies, comma 1, differenzia le agevolazioni per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 in funzione delle quantità di emissioni prodotte. Queste ultime sono fissate in misura pari al 20% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di:
– 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni non superiori a 50 g/km;
– 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni non superiori a 95 g/km;
– 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni non superiori a 120 g/km.
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo provvedono al recupero del contributo statale in forma di credito d’imposta per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituti e delle imposte (IRPEF, IRES e IVA) dovute.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione tramite F24 del credito d’imposta in parola, per gli acquisti effettuati nel biennio 2013-2014, la risoluzione n. 32/E/2013 ha istituito i seguenti codici tributo:
– 6832 – Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. a) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012;
– 6838 – Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. c) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012;
– 6839 – Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. e) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012.