l’Agenzia Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in materia di Bonus vacanze.
Tra i più rilevanti si segnalano i seguenti:
– sono inclusi tra i soggetti che possono ricevere il bonus anche coloro che svolgono l’attività in modo c.d. stagionale mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente;
– l’agevolazione spetta per soggiorni per i quali almeno un giorno ricade nel periodo 01/07 – 31/12;
– il bonus non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno, pertanto nel caso in cui sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti;
– il credito non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.
PER APPROFONDIRE SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE