con la risposta all’interpello n° 6 del 19/09/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito:
– la inapplicabilità della detrazione del 50% per “realizzazione” di un box auto pertinenziale ex art. 16-bis c. 1 lett. b) Tuir
– nel caso in cui l’impresa di costruzione cedente lo abbia ricavato da una ristrutturazione (nel caso di specie, un frazionamento di un immobile di civile abitazione, situato a piano terra) spettando nel solo caso di costruzione ex novo (nel limite delle spese sostenute, come documentate dall’impresa).