In sintesi, il “Decreto Ucraina”, al fine di contrastare l’impatto derivante dall’aumento dei prezzi del carburante, ha disposto un potenziamento della detassazione prevista dall’art. 51, co. 3, del Tuir; in particolare per il 2022:
– l’importo del valore dei buoni benzina ceduti gratuitamente dei datori di lavoro privati ai dipendenti
– non è imponibile nel limite di 200 € per singolo lavoratore
senza necessità di preventivi accordi con la generalità dei lavoratori (può essere corrisposto “ad personam”).
L’agevolazione spetta per il solo anno 2022, nel senso che in tale periodo:
– deve intervenire la cessione gratuita dei buoni
– non anche l’utilizzo del buono carburante.