Alcuni uffici territoriali delle Entrate esigono la presentazione del modello 69 da parte chi ha scelto la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi con Unico 2012; se tale comportamento sarà confermato si determinerebbe l’effetto, per migliaia di contribuenti, di tornare al regime della tassazione ordinaria.

Ipotizziamo il caso di un contratto a canone libero 4 + 4, stipulato in data 1.04.2010; il contribuente poteva optare per la cedolare nel modello Unico 2012, indicando la volontà di tassare con la cedolare i canoni relativi a una o entrambe le seguenti frazioni di annualità contrattuale: a) dal 1.01 al 31.03.2011 (l’ultima parte della prima annualità di contratto); b) dal 1.04.2011 al 31.03.2012 (la seconda annualità di contratto).

Se la cedolare è applicata per l’annualità che inizia il 1.04.2011, i canoni maturati fino al 31.03.2012 sono sicuramente soggetti all’imposta sostitutiva; al contrario, per quelli decorrenti dal 1.04.2012, diversi uffici delle Entrate stanno verificando se il contribuente ha confermato la scelta con il modello 69 entro il 30.04.2012.

Tale fatto contrasta con le stesse, recenti prassi dell’Amministrazione Finanziaria, che non esige tale adempimento, poiché la lettera raccomandata all’inquilino, mediante la quale si evidenzia l’opzione per la cedolare e la rinuncia all’aggiornamento del canone, deve essere inviata una sola volta anche per i vecchi contratti (addirittura, tale termine risultava prorogato alla data di presentazione del modello Unico Unico 2012).