l’INPS ha modificato il precedente orientamento relativo al riconoscimento della tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico di malattia (Circolare n. 92 del 4 settembre 2026).
La novità assume particolare rilievo nella gestione delle assenze per malattia e nell’elaborazione delle presenze e delle competenze retributive.
1. Regola generale
Resta confermato il principio secondo cui, ai fini della tutela previdenziale, l’evento di malattia decorre ordinariamente dalla data di redazione del certificato medico, con il quale il medico attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
La data di inizio dell’evento rileva, tra l’altro, ai fini:

  • del computo del periodo di carenza;
  • dell’applicazione delle percentuali di indennizzo;
  • del periodo massimo assistibile;
  • dell’applicazione delle eventuali sanzioni connesse alla disciplina della malattia.
  1. Riconoscimento del giorno precedente al certificato
    L’INPS già ammetteva, a determinate condizioni, il riconoscimento della tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato, quando il medico avesse indicato nel certificato:
  • nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, il giorno immediatamente precedente alla visita;
  • l’effettuazione di una visita domiciliare.

Tale previsione era giustificata dalla possibilità che il medico di medicina generale, a seguito della chiamata del paziente, effettuasse la visita domiciliare soltanto nel giorno successivo.
3. Novità introdotta dalla Circolare INPS n. 92/2026
A decorrere dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della Circolare, l’INPS supera il precedente orientamento e riconosce la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche quando la visita sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Pertanto, la visita domiciliare non costituisce più condizione necessaria per il riconoscimento del giorno precedente.
La modifica tiene conto dell’attuale organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale, dei maggiori carichi di lavoro dei medici di medicina generale e della crescente diffusione della programmazione degli accessi agli ambulatori.
4. Limiti al riconoscimento retroattivo
La nuova disciplina riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.
Il riconoscimento non opera qualora il giorno precedente:

  • sia un sabato;
  • sia una domenica;
  • sia un giorno festivo infrasettimanale.

In tali giornate, secondo quanto precisato dall’INPS, il lavoratore può infatti fare ricorso al servizio di continuità assistenziale.
Resta inoltre fermo che la tutela previdenziale non può essere riconosciuta per periodi antecedenti superiori a un giorno sulla base della sola dichiarazione riportata nel certificato.

5. Esempi operativi
Esempio 1 – Visita ambulatoriale
Lavoratore assente da lunedì 7 settembre 2026.
Visita presso il medico e certificato redatto martedì 8 settembre 2026.
Nel certificato viene indicato quale inizio della malattia il 7 settembre.
Esito: il 7 settembre può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale, pur trattandosi di visita ambulatoriale.

Esempio 2 – Certificato del lunedì
Lavoratore che dichiara di essere ammalato da domenica.
Certificato redatto lunedì.
Esito: la domenica precedente non può essere riconosciuta secondo le nuove indicazioni INPS, essendo giornata per la quale è garantito il servizio di continuità assistenziale.

Esempio 3 – Retrodatazione superiore a un giorno
Certificato redatto mercoledì con indicazione di inizio della malattia al lunedì precedente.
Esito: la tutela previdenziale non può essere riconosciuta retroattivamente per l’intero periodo indicato; la disciplina INPS consente il riconoscimento, alle condizioni previste, esclusivamente del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.