Con lettera circolare prot. 13061 del 06/10/11, la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, ha fornito chiarimenti riguardo alle novità introdotte dal D.Lgs. 151/11 in materia di antincendio ed attività soggette a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).
Nella sostanza vengono evidenziati gli aspetti di novità, soffermandosi a fornire alcuni chiarimenti.
Fino all’adozione della nuova modulistica per la presentazione delle istanze di richiesta ed ottenimento del CPI, rimane valida la vecchia modulistica.
Le attività “più semplici” soggette a CPI, individuate nella categoria A, non presentano più il progetto preliminare di prevenzione incendi (soggetto a parere dei VVF), ma comunicano con SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), l’inizio dell’attività.
Per le aziende rientranti in questa categoria, alla SCIA devono essere allegati anche relazione tecnica ed elaborati grafici relativi ai lavori eseguiti; praticamente il progetto dell’“eseguito”. Di conseguenza, la progettazione di prevenzione incendi (prima dei lavori o a lavoro eseguito), rimane un obbligo anche con le procedure semplificate introdotte dal D.Lgs. 151/11.
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