L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione a rimborsi chilometrici riconosciuti ai lavoratori dipendenti che utilizzano la propria autovettura per scopi aziendali. In presenza di trasferte “extra-comunali”, se il rimborso chilometrico (riconosciuto a tariffe Aci) viene calcolato partendo non dalla sede di lavoro ma dalla propria abitazione, se quest’ultima, utilizzata nell’ambito del rimborso spese:

  • è inferiore a quella calcolata dalla sede di lavoro: il rimborso non è considerato reddito imponibile;
  • è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro: al lavoratore viene erogato un rimborso chilometrico complessivo di importo eccedente rispetto a quello da considerare esente; la differenza è da considerarsi reddito imponibile ex art. 51 c. 1 TUIR.

Il medesimo concetto si ritiene estensibile a tutte le situazioni in cui si commettano degli errori nella corresponsione dei rimborsi chilometrici (es: viene utilizzato un modello di autovettura errato).