Per i lavoratori domestici, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014. I calcoli sono stati effettuati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie e operai registrata dall’Istat che, tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013, è stata pari all’1,10%.
L’Inps ricorda che i contributi Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) sono dovuti a tutti i lavoratori domestici, salvo che il datore di lavoro non sia il coniuge, o un parente (o affine) entro il terzo grado convivente. L’Istituto di previdenza sociale ricorda, inoltre, che è confermata la “minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva”. Nel rapporto a tempo determinato resta, inoltre, la maggiore aliquota dell’1,4%. Tale incremento non si applica agli assunti a tempo indeterminato né agli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Dal primo gennaio 2014, inoltre, la restituzione del contributo aggiuntivo al datore di lavoro, nel caso in cui assuma a tempo indeterminato il lavoratore assunto in precedenza a termine, avviene anche nel caso in cui la firma del nuovo contratto sia effettuata “entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato”.
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