Con le legge 6 giugno 2013, è stata introdotta un’opzione che, almeno in teoria, dovrebbe dare un po’ di ossigeno alle imprese. La norma, infatti, prevede che i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (purché siano non prescritti, certi, liquidi, esigibili e maturati al 31 dicembre 2012) possono essere compensati, “su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha istituto e comunicato i codici tributo per le somme dovute dalle P.A., a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione, da versare tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per quanto riguarda il primo modello, il codice tributo istituto è il seguente: “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”. Una risoluzione dell’Agenzia fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione. In particolare: nel campo “sezione” va inserito il termine “Erario (F)”; il campo “estremi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.; il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Per quanto, invece, riguarda il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, il codice istituito è: “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.
Anche in questo caso, sono fornite le istruzioni per la corretta compilazione. Nella sezione “Erario ed altro” il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”; il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; il campo “anno di riferimento”, infine, è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.