Il decreto sulle semplificazioni entrato in vigore lo scorso 02 marzo 2012 contiene importanti novità anche in tema di compensazione di credito Iva.
Occorre ricordare che dal 1° gennaio 2010 il Legislatore ha cambiato le regole per poter compensare il credito Iva annuale o trimestrale, al fine di contrastare gli abusi riscontrati nell’ambito delle compensazioni.
Le nuove disposizioni interessano tutti i soggetti Iva che intendono effettuare pagamenti di tributi o contributi utilizzando in compensazione crediti Iva, sia che essi derivino dalla dichiarazione annuale, sia che essi abbiano natura di crediti infrannuali (richiedibili a rimborso) per un importo superiore a € 10.000 in ciascun anno.
Per i crediti superiori a 10.000 € valeva la norma della compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
– della dichiarazione annuale dalla quale emerge tale credito;
– dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale.
Per i crediti Iva superiori a 15.000 €, oltre alle disposizioni sopra esposte, per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati.
Si tratta in sostanza di un’attestazione che dimostri, oltre la regolare tenuta delle scritture contabili, anche che i dati esposti nel modello Iva corrispondano alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia.
L’obiettivo del Legislatore è quello di contrastare un utilizzo scorretto di compensazioni di crediti inesistenti e, a questo fine, viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo che attesti l’esistenza e la spettanza del credito Iva.
Il D.L. sulle semplificazioni riduce da € 10.000 a € 5.000 l’importo annuo del credito Iva che il contribuente può utilizzare in compensazione senza l’invio telematico preventivo della Dichiarazione Iva; ciò significa che fino a 5.000 € si può compensare il credito Iva annuale con altri tributi senza alcuna formalità. Se il credito è superiore a € 5.000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La disposizione, essendo recente, è soggetta a continui aggiornamenti. L’ultimo chiarisce che il nuovo limite dei 5.000 € si applica a partire dalle compensazioni effettuate dal 02 aprile 2012, pertanto le compensazioni dei crediti Iva presentati fino al 31 marzo 2012 seguono le “vecchie regole”.
Riassumendo: |
– compensazione credito Iva fino a € 5.000: libera; |
– compensazione credito Iva da 5.000 a 15.000 €: preventiva presentazione della dichiarazione Iva; |
– compensazione credito Iva superiore a 15.000 €: preventiva presentazione della dichiarazione Iva + visto di conformità. |
Ricordiamo inoltre che la compensazione verticale (Iva da Iva) non è soggetta a nessun adempimento e si può effettuare senza limiti d’importo.