L‘Agenzia delle Entrate ha dato il via alla comunicazione dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci che godono dei beni dell’impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni.
31 marzo è il termine fissato per la trasmissione delle comunicazioni dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. La comunicazione (prevista dall’art. 2 comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138 del 2011) è diretta ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
L’invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il provvedimento, l’obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.
Devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed “altro” (i beni che rientrano in quest’ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell’Iva).
Per le persone fisiche sarà obbligatorio fornire codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza. Inoltre bisognerà comunicare la tipologia di utilizzazione del bene; identificativo del contratto e relative data di stipula; categoria del bene: durata della concessione ( data di inizio e fine); corrispettivo e relativo valore di mercato; ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
I contribuenti tenuti all’invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline. Entro il 31 marzo 2012 va inviata la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della misura.
L’obbligo di comunicazione per i beni assegnati ai soci nel 2011 scatta anche se l’utilizzo si interrompe prima del 31.12.2011.
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