Il Ministero del Lavoro, nel vademecum diffuso il 22.04.2013, ha precisato che è applicabile il contratto a chiamata anche alle prestazioni rese per periodi lunghi, a condizione che non ci sia esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e quella del contratto, ovvero sia rispettato il requisito della intermittenza della prestazione di lavoro.
Invece, non è applicabile il contratto a chiamata per eludere i periodi di “stop and go” tra un contratto a termine ed il successivo.
Comunicazione preventiva
Dal 18.07.2012 (data di entrata in vigore della riforma del Lavoro) i datori di lavoro che intendono utilizzare il contratto a chiamata devono comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro l’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di attività non superiore a 30 giorni.
L’inosservanza di tale adempimento comporta la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, senza possibilità di applicare la più favorevole procedura della diffida. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, nel vademecum del 22.04.2013, ha chiarito che tale sanzione trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore anziché per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti violato l’obbligo comunicativo.