Contratto a termine, rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di novità con la riforma lavoro Fornero prima, la legge n. 92 del 2012 e il decreto occupazione poi, il D.L. n.76 del 2013, in attesa di conversione in legge.

 

Contratto a termine decreto occupazione: stop and go ridotto

Tra le prime importanti novità che il decreto occupazione ha previsto nella disciplina del contratto a termine, abbiamo la riduzione dell’intervallo di tempo obbligatorio tra una proroga e l’altra, il cosiddetto stop and go. Vengono così cancellati gli intervalli di 60 e 90 giorni previsti dalla riforma lavoro Fornero, riducendoli a 10 e 20 giorni, il primo nel caso di contratto a termine di durata fino a6 mesi, il secondo nel caso di durata superiore a 6 mesi.

 

Proroga contratto a termine

In sostanza per poter rinnovare il contratto a termine con lo stesso lavoratore, il datore non deve attendere 60/90 giorni, ma solo 10 o 20, a seconda della durata stabilita dal contratto da prorogare. La riduzione dell’intervallo per i lavoratori a termine non si applica però a quelli impiegati in attività stagionali.

 

Contratto a termine acausale

Altra novità importante che il decreto occupazione arreca alla disciplina del contratto a termine riguarda il rapporto di lavoro a tempo determinato acausale. Per contratto a termine acasuale si intende il primo contratto a termine tra le parti che può essere stipulato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, e con la riforma lavoro Fornero permette senza dover indicare le ragioni, il cosiddetto contratto a termine acausale. Il D.L. 76 del 2013 in particolare poi prevede che non è richiesta l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso di apporto di lavoro a tempo determinato, non superiore a 12 mesi, per svolgere qualsiasi funzione e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi. Si ricorda anche che il contratto a termine acausale può essere prorogato entro il limite di 12 mesi.