L’obbligo del contratto nella forma scritta, i termini di pagamento obbligatori, il divieto di pratiche commerciali sleali, così come disciplinati dalle regole in vigore dal 24.10.2012, stanno creando rilevanti difficoltà nel comparto agroalimentare. In particolare, per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il contratto in forma scritta è predisposto in forma libera ma deve contenere i requisiti minimi previsti dall’art. 62, c. 1, ossia:

  • durata;
  • quantità e caratteristiche del prodotto;
  • prezzo;
  • modalità di consegna e di pagamento.

Il contratto può essere sostituito con specifica annotazione nel documento di consegna o di trasporto, nella fattura immediata e negli ordini di acquisto (non è ammesso, a tale, fine, l’utilizzo della fattura differita).