I chiarimenti trattati nella circolare n. 5 del 14 maggio 2021  sono suddivisi in cinque macro argomenti: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti in tema di cfp. Per ognuno di essi l’Agenzia delinea la cornice normativa di riferimento.

AMBITO SOGGETTIVO
Imprese in liquidazione volontaria L’Agenzia dice sì alla fruizione da parte di una società nata nel marzo 2018, cessata a marzo 2020 e messa in liquidazione a luglio 2020: la fruizione dell’agevolazione “Sostegni” è consentita nel caso in cui la procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in linea con quanto precisato con la circolare n. 22/2020 in relazione al cfp del “Rilancio”), purché non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Resta ferma la precisazione della Commissione europea con la comunicazione del 29 giugno 2020, in base alla quale, considerata l’eccezionalità della situazione, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che non siano soggette a procedure concorsuali in base all’ordinamento nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
Per quanto riguardo l’ammontare dei ricavi, è confermata la precisazione contenuta nella circolare n. 22/2020 e cioè che occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto “Rilancio” (1° gennaio – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per effettuare il calcolo del fatturato medio del 2020 si dovrà tener conto di tutti i mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Promotori finanziari Nessuna preclusione per i promotori finanziari (anche se esclusi dagli aiuti del decreto “Liquidità”), ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, in quanto non riconducibili a nessuna delle attività previste dall’articolo 162-bis del Tuir, tenute fuori dal beneficio (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria e assimilati).

Status di società di partecipazione ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir nel 2020 Richiamando la risposta n. 40/2021, l’Agenzia ricorda che la verifica della prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la sua presentazione, il bilancio cui bisogna fare riferimento per il riconoscimento di tale classificazione è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Pertanto, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e non può fruire del cfp “Sostegni” a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.

REQUIITI DI ACCESSO E FATTURATO
Rilevanza delle agevolazioni Covid-19 ai fini del Cfp “Sostegni” I contributi a fondo perduto erogati nel 2020, in attuazione dei decreti emanati per fronteggiare la pandemia, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso al nuovo beneficio. Come specificato con la circolare n. 15/2020, gli aiuti riconosciuti per risollevare gli operatori dalla crisi economica causata dalla diffusione del Coronavirus devono essere considerati, sotto il profilo contabile, contributi in “conto esercizio”, in quanto erogati a integrazione di mancati ricavi del Covid-19 e finalizzati a fronteggiare esigenze di gestione contingenti. Non siamo in presenza, pertanto, di agevolazioni connesse a una determinata politica fiscale, ma di una misura eccezionale che compensa parzialmente le perdite dei contribuenti interessati. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che il cfp in questione e tutti i precedenti benefici dello stesso genere:

non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per il riconoscimento della sovvenzione in esame
non rilevano ai fini della riduzione del fatturato medio previsto
non vanno inclusi tra le somme per il calcolo delle diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020.

Il principio di esclusione vale anche per le altre misure agevolative messe in campo per fronteggiare il Coronavirus, come il bonus affitto, i tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che restano fuori dal computo del tetto fissato per l’accesso all’indennizzo i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate. Confluiscono nel calcolo, invece, gli ordinari rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, eccetera) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Contributo integrativo alle casse di previdenza private I contributi integrativi versati alle casse di previdenza private addebitate in fattura dai professionisti (per esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti), inclusi nella base imponibile Iva e sottoposti al meccanismo della rivalsa, non concorrono al reddito di lavoro autonomo e più in generale alla determinazione delle base imponibile Irpef. Tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al cfp Covid-19 decreto “Sostegni”.

Assegno di maternità L’indennità versata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta per i due mesi antecedenti la data e i tre mesi successivi al parto, non costituisce ricavo o compenso e quindi non è inclusa nella nozione di fatturato né tra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la sua rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Rilevanza compensi forfetari I contribuenti lavoratori autonomi che hanno accesso al regime forfetario, in possesso dei requisiti per fruire degli aiuti, non devono considerare il cfp, né quelli vigenti nei mesi precedenti, ai fini della determinazione della soglia, pari a 65mila euro, dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per applicare il regime speciale. Tale soluzione è possibile, sostiene l’Agenzia, nonostante le misure agevolative Covid-19 siano dirette, in linea generale, a compensare la consistente riduzione dei ricavi, considerata la ratio delle norme di riferimento e l’eccezionalità della situazione. Stessa conclusione per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Associazioni sportive dilettantistiche La circolare n. 22/2020 ha precisato che, ai fini del cfp, le Asd determinano l’ammontare dei ricavi includendo soltanto quelli rilevanti per l’Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Distributori di carburante Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.