Il contribuito addizionale dell’1,4% va applicato a tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con ciò si intendono anche i rapporti di lavoro in somministrazione a termine nonché i contratti di lavoro intermittente a termine.
Il Ministero del Lavoro specifica che l’assunzione con contratto a termine (D.Lgs n. 368/2001), con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché con somministrazione di lavoro a termine non rientra nelle “tassative eccezioni” che esentano dal versamento del contributo, quale – ad esempio – il contratto a termine stipulato per lo svolgimento della attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Nella risposta all’interpello si evidenzia come, per le agenzie di somministrazione si sia operata una “compensazione” del nuovo onere con la riduzione dell’1,4% del contributo destinato ai fondi per la formazione dei lavoratori, che passa dal 4% al 2,6%. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si specifica che la “tassativa eccezione” riguarda i datori di lavoro “pubblici” e non la somministrazione di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, che in tale caso diverrebbe utilizzatrice della prestazione di lavoro.