Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che per il calcolo del contributo unificato, è rilevante solo la parte di sentenza appellata. In caso quindi di parziale soccombenza, è solo su questa parte che va quantificato il contributo.
Ma cos’è il contributo unificato? E’ una tassa che si paga per iscrivere a ruolo cause civili e amministrative, ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, ecc.
Per quanto riguarda le controversie di operazioni catastali e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, per le quali non è possibile determinare un valore, sono soggette al contributo di 120 euro.
Le novità introdotte dalla legge 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, invece, decorrono dal 17.09.2011: si segnala il contributo unificato di 120 euro per le controversie di valore indeterminabile e di 1.500 euro nel caso sia stata omessa l’indicazione del valore.
Sono soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che sono stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.
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