riportiamo in estrema sintesi le disposizioni previste dal nuovo DPCM 24 ottobre 2020 che scadrà il prossimo 24 novembre.
Chiusura bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle 18, aperti domenica – Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 e fino alle 5 del giorno successivo sia nei giorni feriali sia la domenica/festivi. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 fino alle 24 è sempre possibile eseguire ristorazione da asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile indipendentemente dall’orario. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di almeno 1 metro. (per maggiori dettagli vedi DPCM allegato a pag. 8).
Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse – Stop a palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni, battesimi, etc.
La didattica a distanza potrà arrivare al 100% – La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo Dpcm in vigore da domani, anche al 100%. Ieri i governatori avevano chiesto esplicitamente al governo di prevedere la facoltà di portare totalmente le lezioni a distanza. Ora la palla passa in mano alle autonomie scolastiche, saranno i presidi a decidere la quota di Dad: da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni con disabilità e i Bes, ovvero i bisogni educativi speciali.
Dpcm raccomanda non spostarsi ma salta specifica Comune – Il Dpcm “raccomanda fortemente” di “non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Rispetto all’ultima bozza, tuttavia, salta la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi “dal Comune di residenza, domicilio o abitazione”.
Salta divieto concorsi pubblici e privati – Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del Dpcm è saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza. Alla lettera z dell’articolo 1 del testo si afferma che “è sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione alla professione…ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile…fatte salve le procedure in corso”.
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