Questa la conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183. (Voluto dal precedente Ministro Brunetta e portato avanti dall’attuale Ministro Patroni Griffi).

Con queste disposizioni le PA non potranno richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.

 

Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000:

«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»

 

Per far sì che questa disposizione diventi effettiva e  semplifichi realmente i rapporti con la PA, è previsto che: le certificazioni come stati, qualità personali e fatti, siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Per quanto riguarda i rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. Da oggi, a pena di nullità, sui certificati rilasciati deve essere appostala la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi”. Se non sarà presente tale dicitura le certificazioni saranno ritenute nulle e costituirà violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile.

Un ufficio responsabile dovrà essere istituito all’interno di ogni amministrazione  per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Inoltre, le amministrazioni  attraverso il proprio sito istituzionale dovranno pubblicare delle misure organizzative adottate per rendere efficace e tempestiva l’acquisizione dei dati e per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.

 

Tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa e, in particolare, del Codice dell’Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere “reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente”).

Infatti l’art. 58 CAD dispone che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive…. le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”.

Le linee guida per tali procedure sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA. Alle amministrazioni non resta quindi che provvedere tramite l’adeguamento tecnologico ed organizzativo.

Quando tutta questa procedura sarà effettivamente operativa sarà un bel sollievo per tutte le persone e le imprese che non saranno più obbligate a presentare i certificati cartacei.