Il 12 luglio entra in vigore il nuovo regolamento nazionale, sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva (DPR 74/13 pubblicato in gazzetta il 27/06/13).

 

Di seguito gli aspetti significativi da segnalare:

 

1. Determinazione di temperature massime e minime per riscaldamento e climatizzazione dei locali: 18 o 20°C, secondo i casi, per il periodo invernale, con una tolleranza di +2°C; 26°C nel periodo estivo, con tolleranza di -2°C;

 

2. Limitazioni di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale in relazione alla zona climatica;

 

3. Impossibilità di conferimento o decadenza dell’incarico di terzo responsabile in caso di impianti termici non conformi, salvo espressa delega al terzo responsabile di messa a norma dell’impianto;

 

4. Comunicazione a Regione o Provincia autonoma (o organismi eventualmente delegati), da parte del terzo responsabile, degli incarichi ricevuti o delle eventuali revoche o decadenze di quelli in essere;

 

5. Obbligo di certificazione ISO 9001 o di SOA per il terzo responsabile di impianti superiori a 350 kW;

 

6. Determinazione del regime di manutenzione e controllo agli impianti. L’installatore dovrà indicare periodicità e tipologia degli interventi di manutenzione e controllo da effettuare. In mancanza di tali indicazioni, dovranno essere rispettate le indicazioni del fabbricante degli apparecchi ovvero le specifiche norme UNI e CEI per l’apparecchio o il componente. In ogni caso, anche il manutentore dovrà specificare in forma scritta all’utente periodicità e tipologia degli interventi da eseguire;

 

7. Introduzione di un nuovo “Libretto di impianto per la climatizzazione“. Il modello dovrebbe essere già stato adottato con decreto ministeriale entro il 1 luglio 2013, così come i modelli per i rapporti di efficienza energetica;

 

8. Determinazione di periodicità e tipologia di interventi per il controllo periodico dell’efficienza energetica degli impianti. Per impianti di dimensioni minori il controllo sarà effettuato ogni 4 anni. Copia del rapporto di controllo dovrà essere trasmesso dal manutentore a Regione o Provincia autonoma (all’indirizzo da questi indicato);

 

9. Obbligo di sostituzione degli impianti termici con rendimenti inferiori a quanto previsto dal decreto e non regolarizzabili con interventi manutentivi;

 

10. Definizione del regime delle ispezioni sugli impianti.

 

Si segnala infine che le disposizioni analizzate si applicano nei territori ove Regioni o Provincie autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti sull’efficienza energetica in accordo alla direttiva europea 2002/91/CE. Nei territori dotati di proprio regolamento, questo deve essere verificato ed eventualmente reso coerente con le disposizioni del regolamento nazionale (DPR 74/13), da considerare quale riferimento minimo inderogabile.