La mancata o la tarda reintegrazione del dipendente che è stato licenziato illegittimamente è sanzionata con una misura pecuniaria pari al 20% della retribuzione. Ad affermarlo è la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 9073/2013 che ha respinto il ricorso di una struttura ospedaliera che aveva tardato a reintegrare un medico illegittimamente licenziato.

 

In questo senso, la situazione è parificata all’inattività forzosa del lavoratore per responsabilità del datore, in quanto nonostante il professionista avesse chiesto più volte di essere riammesso in servizio, l’amministrazione lo aveva fatto attendere ben sei anni, impedendogli di proseguire in modo lineare nel processo di aggiornamento professionale dell’attività chirurgica.