Tra le nuove disposizioni si ricordano alcune delle principali:
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Formazione ed addestramento specifico di tutto il personale operante l’intervento. I contenuti e le modalità formative dovranno essere stabilite nello specifico in sede di Conferenza Stato- Regioni e provincie autonome;
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Obbligo di idoneità sanitaria per tutti gli addetti (compresi i lavoratori autonomi)
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Presenza di personale esperto nell’esecuzione dei lavori con esperienza almeno triennale e costituente non meno del 30% della forza lavoro impiegata;
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Possesso di dispositivi di protezione individuale e di addestramento specifico all’uso degli stessi;
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DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare;
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Divieto di subappalto se non espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente. In questo caso, l’impresa subappaltatrice dovrà possedere tutti i requisiti stabiliti dal regolamento per essere qualificata all’esecuzione delle opere;
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Tutti i lavoratori che verranno impegnati nell’attività, dovranno essere specificatamente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente, di tutti i rischi presenti nell’area di lavoro. L’informazione dovrà essere fornita per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo e comunque, non inferiore ad un giorno.
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Immediata disponibilità di un rappresentante del committente, in possesso di adeguate competenze in materia di sicurezza sul lavoro e a conoscenza dei rischi presenti, per lo svolgimento di funzioni di vigilanza delle attività svolte.
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Presenza di procedura di sicurezza con finalità di riduzione al minimo dei rischi presenti. Questa può corrispondere a buona prassi se validata dalla Commissione consultiva permanente.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 23 novembre prossimo.