E’ stato pubblicato l’8 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, il DPR 177/11 che stabilisce i criteri di qualificazione delle imprese o lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati e/o a sospetto di inquinamento.
Tra le nuove disposizioni si ricordano alcune delle principali: 

  1. Formazione ed addestramento specifico di tutto il personale operante l’intervento. I contenuti e le modalità formative dovranno essere stabilite nello specifico in sede di Conferenza Stato- Regioni e provincie autonome;

  2. Obbligo di idoneità sanitaria per tutti gli addetti (compresi i lavoratori autonomi)

  3. Presenza di personale esperto nell’esecuzione dei lavori con esperienza almeno triennale e costituente non meno del 30% della forza lavoro impiegata;

  4. Possesso di dispositivi di protezione individuale e di addestramento specifico all’uso degli stessi;

  5. DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare;

  6. Divieto di subappalto se non espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente. In questo caso, l’impresa subappaltatrice dovrà possedere tutti i requisiti stabiliti dal regolamento per essere qualificata all’esecuzione delle opere;

  7. Tutti i lavoratori che verranno impegnati nell’attività, dovranno essere specificatamente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente, di tutti i rischi presenti nell’area di lavoro. L’informazione dovrà essere fornita per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo e comunque, non inferiore ad un giorno.

  8. Immediata disponibilità di un rappresentante del committente, in possesso di adeguate competenze in materia di sicurezza sul lavoro e a conoscenza dei rischi presenti, per lo svolgimento di funzioni di vigilanza delle attività svolte.

  9. Presenza di procedura di sicurezza con finalità di riduzione al minimo dei rischi presenti. Questa può corrispondere a buona prassi se validata dalla Commissione consultiva permanente.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 23 novembre prossimo.