l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed alle istanze di rimborso riferite ad annualità pregresse.

Nel confermare in via sostanziale i conteggi effettuati per le istanze di rimborso, ha precisato che:

cumulabilità deduzioni: la deducibilità analitica dell’IRAP e quella forfettaria del 10% sono cumulabili in presenza di interessi passivi; la deduzione non può superare il 100% dell’Irap versata nell’esercizio

costo del personale: vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all’esodo e gli accantonamenti al TFR o altre eventuali retribuzioni differite

ravvedimento operoso: nella determinazione dell’imposta versata vanno comprese le somme corrisposte in sede di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo

istanze rimborso: in caso di errori il contribuente può presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31/05/2013, una nuova istanza di rimborso barrando la casella “correttiva dei termini”

società di comodo: se per effetto della deduzione risulta un reddito inferiore al minimo presunto, tale circostanza rileverà ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate