E’ consigliabile che il contratto di appalto o di fornitura con posa in opera con i commissionari preveda delle specifiche garanzie. Questo perché possa avvenire una corretta esecuzione dei lavori conseguenti ai pagamenti. Va infatti considerato che sono detraibili al 55% i bonifici effettuati nel 2011 di anticipi (e addirittura di saldi) su opere per il risparmio energetico che verranno realizzati nel 2012.
In particolare, l’art. 1655 (Articolo 1655. L’appalto (2222 e seguenti) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.) del codice civile prevede che il commissionario di un’opera ha diritto di verificare la stessa solo alla conclusione dei lavori da parte dell’appaltatore e prima di ricevere la consegna. Da qui nasce la necessità di inserire la clausola contrattuale ai sensi della quale indicare che il pagamento anticipato non costituisce un’implicita accettazione dell’opera eseguita poiché solo per effetto del risultato finale si realizza il passaggio del rischio per il perimento o il deterioramento dell’opera (art. 1673 C.C.) e la liberazione dell’appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi (art. 1667 C.C.).
E’ inoltre possibile chiedere che gli acconti vengano considerati delle caparre di conferma (art.1385 del codice civile) e che quindi il commissionato è inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.