Il vecchio accertamento redditometrico può rappresentare un abuso di diritto poiché impone l’applicazione astratta di indici e coefficienti che determinano un valore presunto di reddito non supportato dalla ragionevolezza. Questa la sentenza 39/04/2013 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino ha stabilito che il maggior reddito accertato con il redditometro deve essere tarato di volta in volta sulla base delle giustificazioni addotte dal contribuente in sede di risposta al questionario o in sede di adesione.

Se il diretto interessato dimostra che i costi sostenuti per il mantenimento di un bene sono complessivamente inferiori alle risultanze del redditometro, il giudice deve disapplicare lo strumento presuntivo e utilizzare la spesa effettiva ricostruita dal contribuente.