Sono iniziati gli incentivi per quelle aziende che decideranno di assumere lavoratori disoccupati del 2011. Con il dm 31 ottobre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 52 del 201, arriva lo sblocco delle risorse finanziarie a cui l’Inps ha vincolato l’operatività dei benefici, con lo stanziamento di 3,8 milioni di euro.
Per i lavoratori co.co.co. è stata inoltre prorogata la possibilità di computare i periodi di lavoro, anche a progetto, per un massimo di 13 settimane, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per ulteriori risorse pari a 3,1 milioni di euro.
Quali sono le agevolazioni?
Le prime due interessano direttamente i lavoratori. La prima ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, dà la possibilità di considerare anche i periodi svloti in via esclusiva, nel biennio precedente, sotto forma di co.co.co anche se a progetto, nella misura massima di 13 settimane. Per quantificare i periodi nell’equivalente in giornate lavorative, viene diviso il totale imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
La seconda riconosce l’accredito figurativo di contributi integrativi, fino alla maturazione del diritto al pensionamento, ai beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, cion almeno 35 anni di contributi qualora accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
Le rimanenti misure sono rivolte ai datori di lavoro al fine di promuovere:
l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di contributi, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualnque età titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
I benefici sono validi per tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato. La fruizione è subordinata alla condizione che il datore di lavoro: sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi; osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori; applichi gli accordi e i ccnl, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Proroghe:
-Possibilità di computare i periodi co.co.co., anche a progetto, per un massimo di 13 settimane, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto all’indennità disoccupazione con requisiti normali. Risorse= 3.182.727euro.
-Contribuzione figurativa a favore di beneficiari di trattamento di sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità contributiva fino al diritto alla pensione. Risorse=60.000euro
-Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con almeno 50 anni di età beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria. Risorse=3.600.000
-Prolungamento riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria, con almeno 35 anni di contributi. Risorse= 80.000
-Incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata ai datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o indennità speciale di disoccupazione edile. Risorse=3.100.000euro
Fonte: ItaliaOggi