L’Agenzia delle Entrate con la circolare N.44/E del 7/10/2011 cambia l’imposta di registro sulle donazioni sotto franchigia per far risparmiare i contribuenti.

Questi atti, già esenti dall’imposta sulle donazioni, si registrano gratuitamente, senza dover pagare la quota di 168 euro. Per gli atti con più disposizioni che non hanno contenuto patrimoniale, come ad esempio più rinunce all’eredità non precedute da un’accettazione, scontano l’imposta di registro una sola volta in misura fissa. In sintesi, in risposta al Consiglio Nazionale del Notariato, sì è precisato quanto segue:

 

  • la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia (1 milione per coniuge e parenti in linea retta, 100mila euro per fratelli e sorelle, 1,5 milioni per i portatori di handicap) non richiede pagamento di imposta di registro. Nemmeno in misura fissa.;
  • gli atti con più disposizioni senza contenuto patrimoniale sono soggetti a registrazione in termine fisso con l’applicazione di un’unica imposta di registro (168 euro). Fra gli esempi citati nella circolare, i documenti che contengono più atti di procura o più rinunce all’eredità (se non precedute dall’accettazione);
  • percorso analogo per gli atti societari, come i verbali d’assemblea, che contengono modifiche statutarie relative alla sede, alla denominazione della società, ecc., tassati con un’unica imposta di registro fissa, per la mancanza di contenuto patrimoniale.

Conclude l’Agenzia che appare coerente con l’obiettivo generale del sistema ( le franchigie vanno in tal senso) che prevede, ai fini delle imposte indirette, un regime di favore per i trasferimenti a titolo gratuito – fino, ovviamente, a un certo limite – effettuati nei confronti di familiari e di portatori di handicap.