L’Inps ha precisato che se un soggetto esercita un’attività autonoma comportante l’iscrizione alla Gestione Separata Inps (L. 335/1995) e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani, per quest’ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa, oltre agli eventuali ulteriori requisiti di settore.
Ciò significa che il principio dell’attività prevalente si applica solo nelle ipotesi di artigiani, commercianti e coltivatori diretti; mentre, non vale nel caso una delle attività comporti l’iscrizione alla gestione separata, caso in cui sussiste l’obbligo di doppia contribuzione.
Sarà l’Inps a verificare l’abitualità e la professionalità della prestazione lavorativa e gli altri requisiti eventualmente previsti dalle discipline specifiche di settore, prima di procedere all’iscrizione di un contribuente alle gestioni artigiani e commercianti.
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