Il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di violazioni che comportano il mancato rilascio del Durc per un determinato periodo di tempo, l’impresa, per questo periodo, non può fruire dei benefici normativi e contributivi. Nel caso l’impresa sia già in possesso di un Durc, i benefici si interrompono dalla scadenza di validità del Durc stesso.
Il Decreto n. 69/2013 ha definito che “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio”.
Il Ministero chiarisce che l’eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.
Sulla base dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, l’art. 9 del decreto 24 ottobre 2007 stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati”.
In presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il Durc utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 24 mesi.